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T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 22-01-2018, n. 454 su autonomia avvocati enti pubblici

L'attività professionale forense non può risentire dell'obbligo di perseguire un obiettivo anticipatamente stabilito, per la conclamata ragione che essa si concreta in un'obbligazione di mezzi, essendo richiesto al legale di prestare la propria opera osservando il dovere di diligenza, senza poter essere influenzata dal dovere di raggiungimento di un risultato sperato. Infatti, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Inoltre, l'attività del legale (compresi gli avvocati dipendenti da enti pubblici, iscritti negli elenchi speciali di cui all'art. 15) è fondata sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale e va esercitata con indipendenza.

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  • Data di creazione 26 Settembre, 2023
  • Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026
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