TAR Emilia-Romagna, Bologna, sentenza n. 1238 del 27 novembre 2014
In materia di ricorso per la P.O., il TAR ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, salvi gli effetti della “traslatio judicii” in caso di
riproposizione al giudice ordinario nei sensi e nei termini di cui all’art. 11 del C.p.a.
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- Data di creazione 13 Gennaio, 2017
- Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026