TAR Veneto n. 1274 del 27.11.2015 - Autonomia indipendenza avvocatura da Segretario direttore
Le avvocature degli enti pubblici devono essere costituite in un apposito ufficio dotato di adeguata
stabilità ed autonomia organizzativa, nonché distinzione dagli altri uffici di gestione amministrativa al
quale devono essere preposti avvocati addetti in via esclusiva alle cause e agli affari legali con esclusione
dello svolgimento di attività di gestione.
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- Data di creazione 27 Dicembre, 2016
- Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026