TAR VENETO, SEZ. II - sentenza 27 novembre 2015 n. 1274 (con adiuvandum UNAEP)
UNAEP è intervenuto ad adiuvandum nel giudizio intentato dalla Collega iscritta. La sentenza è pubblicata su www.lexitalia.it
E' stato confermato l'indirizzo costante in giurisprudenza (e recepito nella legge forense), che le avvocature degli enti pubblici devono essere costituite in un apposito ufficio dotato di adeguata stabilità ed autonomia organizzativa, nonché distinzione dagli altri uffici di gestione amministrativa al quale devono essere preposti avvocati addetti in via esclusiva alle cause e agli affari legali con esclusione dello svolgimento di “attività di gestione” (quell'attività di gestione che una legge di stabilità ignorante ha tentato di inserire ai danni dell'avvocato dirigente di avvocatura civica e del comandante di P.M., e su cui già la giurisprudenza è intervenuta).
Tali regole costituiscono l’applicazione ai professionisti legali degli enti pubblici, che sono soggetti agli obblighi deontologici e alla vigilanza degli ordini forensi di appartenenza, dei principi che caratterizzano la professione legale, la quale deve essere svolta senza condizionamenti che potrebbero comprometterne l’indipendenza. Di talché è illegittima una delibera adottata da un Comune recante "Modifiche al regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi/trasferimento dell'ufficio avvocatura all'interno degli uffici di Staff del Sindaco", nel caso in cui risulti che l’Avvocatura civica non è stata organizzata come una struttura autonoma, ma come una struttura subordinata ad un dirigente amministrativo. peraltro non iscritto alla sezione speciale dell’albo degli avvocati, facendo in tal modo venir meno quella netta separazione dall’apparato amministrativo richiesta esplicitamente ormai dall’art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247
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- Data di creazione 3 Gennaio, 2017
- Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026