Tribunale del lavoro di Firenze, sentenza n. 102 dell'1 febbraio 2017
Deve escludersi che l’IRAP possa rientrare tra gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, da detrarre dai compensi lordi dovuti dalle amministrazioni pubbliche all’avvocatura interna, secondo l’autorevole interpretazione della Corte dei Conti SS.RR. in sede di controllo enunciata parere n. 33/2010, a superamento delle interpretazioni non del tutto coincidenti rese da sezioni regionali della Corte dei Conti e autorità amministrative.
Il Giudice del lavoro fiorentino ha aderito alla interpretazione che riconduce agli “oneri riflessi” solo gli oneri previdenziale e assistenziali, mentre deve escludersi che l’IRAP possa esservi ricompresa. Come esplicitato nella delibera citata dalla Corre dei Conti SS.RR., detta soluzione è fondata sul dato testuale, avendo il legislatore espressamente distinto le diversi voci di oneri gravanti sul datore di lavoro pubblico
- Versione
- Download 469
- Dimensioni file 211.33 KB
- Conteggio file 1
- Data di creazione 13 Febbraio, 2017
- Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026