Tribunale del Lavoro di Roma, sent. n. 333 del 20/01/2017
Ancora sull'IRAP.
Il Giudice del Lavoro di Roma ha aggiunto al solco consolidato la sua decisione: "Sotto il profilo tributario e contrattuale, l’Irap è un’imposta che grava unicamente sul datore di lavoro e che non può essere traslata sul lavoratore dipendente se non in forza di una espressa disposizione normativa (e tale non è la norma del 2005 in tema di oneri riflessi).Sotto il profilo contabile, le amministrazioni devono accantonare in bilancio (o nei fondi contabilmente costituiti) le somme occorrenti al pagamento dell’Irap, di talché le somme stanziate o i capitoli di bilancio dedicati al pagamento di tali compensi debbano comprendere anche i fondi occorrenti al pagamento dell’Irap, ove non si vogliano avere poi oneri privi di copertura. (...) Di qui l'illegittimità della trattenuta operata"
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- Data di creazione 3 Febbraio, 2017
- Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026