Tribunale del Lavoro di Savona, sentenza
Il ricorso era diretto ad ottenere il riconoscimento della posizione organizzativa, in virtù dell’ordinamento forense che sancisce in via generale, quale peculiare caratteristica della professione legale nel novero di quelle il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in un albo, l’incompatibilità con qualsiasi impiego subordinato (già prevista dall’art. 3 del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, ora dagli artt. 18 e 23, l. 247/2012).
Il Giudice del lavoro di Savona ha deciso "In punto Posizione Organizzativa", essere infondata "la domanda avente ad oggetto l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa. La pretesa del ricorrente si basa sull’art. 7 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia, che recita: “La responsabilità del servizio è affidata al dirigente del settore il quale, ove ritenuto, può delegarla al funzionario di posizione organizzativa”. La norma regolamentare non comporta alcuna individuazione “di default” del diritto all’incarico di posizione organizzativa in capo al responsabile del servizio, bensì si limita a riconoscere al dirigente del settore la facoltà di delegare la responsabilità del servizio al funzionario incaricato di posizione organizzativa".
Per tale ragione, ed evitare così le vaste disparità di trattamento esistenti fra medesimi lavoratori, anche dello stesso Comparto contrattuale, è necessario ottenere una normazione unitaria ed omogenea.
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- Data di creazione 13 Gennaio, 2017
- Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026