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Tribunale di Latina n. 11 dell'11.01.2024 sul diritto a percepire gli onorari a titolo di retribuzione

In ogni caso, dalla documentazione allegata alla memoria difensiva e non contestata dall’Ente, risulta che l’Avvocato nell’anno 2020, ha percepito a titolo di retribuzione, comprensiva degli onorari professionali, la complessiva somma di €197.625,03, di cui €118.622,73 liquidati del Comune ed €79.002,30 liquidati dall’INPS. Ne consegue, che per la suddetta annualità, poiché l’Ente ha pacificamente liquidato in
favore dell’Avvocato – al netto dei compensi professionali – il trattamento economico pari ad €94.592,20, la somma portata dal decreto ingiuntivo qui opposto di €4590,00, deve ritenersi dovuta in suo favore, in quanto non eccedente il tetto economico individuale complessivo di competenza anno 2020 pari, come detto, ad €197.625,03 (trattamento economico complessivo maturato dall’Avvocato e limite richiesto dal comma 7 dell’art. 9). Parimenti neppure il tetto da stanziamento, pari ad €240.000,00 come indicato nell’art. 13, comma 3 del Regolamento dell’avvocatura comunale, risulta superato. Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, l’opposizione si presenta infondata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 364/2021. Assorbite le ulteriori questioni.

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  • Data di creazione 19 Febbraio, 2024
  • Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026
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