Con Newsletter n. 82/2017 si è segnalato l’obbligo di inserimento delle PEC delle PA. Leggi la notizia
Pensando di agevolare l’adempimento, si è caricato nella sezione “documentazione”, cartella “Processo Amministrativo Telematico” il MODELLO DI RICHIESTA PER LE PA DI INSERIMENTO NEL REGISTRO APPOSITO PRESSO IL MINISTERO DI GIUSTIZIA
Ciò perchè nel corso della riunione dell’ultimo Tavolo permanente fra le componenti dell’avvocatura pubblica, privata e la magistratura amministrativa, è emerso un problema rilevantissimo:
LA MAGGIOR PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON HANNO UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC), RISPETTOSA DEL D.M. 16.2.2016, N. 40, ART. 14 (che rinvia all’art. 16, c. 12, DL n. 179/2012, conv. in L. 221/2012).
Secondo tali norme è ONERE delle pubbliche amministrazioni di comunicare entro il 30/11/2014 l’indirizzo di PEC ai fini della formazione dell’elenco presso il Ministero della Giustizia, ora esteso alla giustizia amministrativa (comma 1 bis aggiunto all’art. 16 ter dalla L. 114/2014).
Poiché NON E’ PIU’ CONSENTITO L’UTILIZZO DEL REGISTRO “IPA” (presso il quale svariate P.A. avevano inserito proprie PEC), MA SOLO REGINDE, PP.AA., INIPEC, NE DISCENDE CHE AI FINI DELLA NOTIFICA TELEMATICA DI UN ATTO PROCESSUALE AD UNA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, NON POTRA’ UTILIZZARSI QUALUNQUE INDIRIZZO PEC, MA SOLO QUELLO INSERITO NELL’APPOSITO REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSITIZIA, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014.
Sul punto si è espresso il TAR Palermo che, con la sentenza n. 1842 del 13 luglio scorso ha dichiarato inammissibile il ricorso notificato su PEC del Comune di Trapani non presente in tali registri, riconoscendo in tal caso la sola alternativa con modalità cartacea.
Le conseguenze del protrarsi dell’inerzia comportano che la notificazione degli atti processuali alla P.A. che non provveda con l’obbligo di comunicazione al registro PP.AA. formato dal Ministero della Giustizia:
1) può essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee;
2) il ricorso notificato via PEC ad una casella certificata diversa è inammissibile
con buona pace della funzionalità del sistema PAT.
Va da sè che al momento è stata solo sanzionata la parte ricorrente (l’inammissibilità di un ricorso è cosa grave se il termine era in prossimità di scadenza), a cui non è stato concesso il beneficio di regolarizzazione della notifica atteso che l’inadempimento era dell’Ente. Ma non escludo che presto la PA inadempiente sia sanzionata per il fatto che la sua inerzia procura danno ad un terzo, che deve da ciò essere tutelato.
SI AUSPICA PERTANTO CHE OGNI AVVOCATO DELLA P.A. SI FACCIA PARTE DILIGENTE CON LA PROPRIA AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, AFFINCHE’ QUESTA PROVVEDA AD INSERIRE IL PROPRIO INDIRIZZO PEC NELL’APPOSITO REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (REGINDE, PP.AA., INI-PEC).