Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Emilia-Romagna, 26 aprile 2017, n. 75 sull’illegittimità degli incarichi legali esterni

Molto rilevante la deliberazione in oggetto (scaricabile sul presente sito, sezione documentazione, sentenze, incarichi esterni), perchè interviene censurando l’omesso accertamento dell’impossibilità di svolgere all’interno dell’ente l’attività di difesa legale, vista l’avvocatura interna.

Sul punto, UNAEP nella giornata di ieri, 10.5.2017 – termine di scadenza fissato da ANAC per le osservazioni sugli affidamenti di servizi legali” all’esterno della P.A., ha trasmesso le proprie osservazioni.
Dice la Corte dei Conti: “L’ente (…) dovrebbe prevedere che l’affidamento degli incarichi di patrocinio avvenga, in via preferenziale, in favore degli avvocati interni all’ente. Essa dovrebbe, inoltre, procedimentalizzare l’accertamento, preliminare rispetto all’affidamento di ciascun incarico, dell’effettiva impossibilità per i legali dipendenti dall’ente di assumere l’incarico. (…) è comunque onere dell’ente accertare, volta per volta, prima di affidare gli incarichi di patrocinio all’esterno, l’impossibilità da parte dei componenti dell’ufficio legale a svolgere gli stessi, allo scopo di evitare una spesa inutile e, quindi, un possibile danno all’erario. La mera indicazione, nella deliberazione di Giunta “preso atto della impossibilità da parte dell’avvocatura comunale di assumere la difesa per effetto del pensionamento del Capo Servizio contenzioso” non è sufficiente a integrare detto accertamento, soprattutto se si considera che solo 5 patrocini sono stati affidati nel corso dell’anno all’Ufficio legale“.
In sostanza “La presenza di un ufficio legale interno all’ente cui sia istituzionalmente demandata la competenza in materia di difesa in giudizio ed assistenza giuridica, implica che l’affidamento delle summenzionate attività a un soggetto esterno debba rappresentare un’eccezione rispetto ad un ordinario assetto delle attribuzioni e, anche in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell’agere pubblico, debba rispondere ad un criterio di stretta necessità congruamente motivata“.
Per tali criticità rilevate, la Corte ha stabilito “che copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Procura della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna in relazione agli eventuali profili di danno conseguenti all’affidamento diretto all’esterno di incarichi di patrocinio legale, deliberati senza che sia stata approfonditamente valutata la possibilità, da parte degli avvocati interni, di svolgere detti patrocini“.

Tags: , ,