“L’avvocato pubblico non può patrocinare neppure se stesso”, Cassazione Sezione Lavoro n. 7992 del 30/3/2018

Nella Cartella DOCUMENTAZIONE, sezione QUALIFICA-RAPPORTO DI LAVORO, è scaricabile la sentenza tratta dal sito: www.lagazzettadeglientilocali.it

“…agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici di esercitare la professione solo per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente per il quale prestano la propria opera, per cui l’avv. A. non avrebbe potuto patrocinare se stesso, ai sensi dell’art. 86 c.p.c….”

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IMPORTANTE: si rammenta, in vista del prossimo appuntamento in Comitato di Settore, che nella sezione riservata ai soli iscritti vi è il testo di "piattaforma contrattuale" fatta da UNAEP anni or sono. Si pregano i colleghi di analizzare eventuali miglioramenti e comunicarli a [email protected]

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