(GU Serie Generale n.148 del 27-06-2017)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15
febbraio 2005, recante il «Regolamento di organizzazione degli Uffici
amministrativi della giustizia amministrativa» e successive modifiche
e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile
2005, n. 84;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito
con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, istitutivo
dell'Ufficio per il processo amministrativo;
Viste le delibere assunte dal Consiglio di Presidenza della
giustizia amministrativa nelle sedute del 12 aprile e 5 maggio 2017;
Adotta
il presente decreto, contenente modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005, recante il
«Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della
giustizia amministrativa»:
Art. 1
Istituzione dell'ufficio per il processo
1. Nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio
2005 e successive modificazioni, recante il «Regolamento di
organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia
amministrativa», dopo l'art. 22, e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Ufficio per il processo amministrativo). - 1. Presso
ogni sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, presso la
sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione Siciliana, presso ogni Tribunale amministrativo regionale
e sezioni staccate e' istituito l'ufficio per il processo
amministrativo ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2016,
n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n.
197. Al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l'ufficio per il
processo amministrativo e' istituito presso ogni sezione esterna.
2. All'ufficio per il processo e' assegnato personale di segreteria
di area funzionale III, individuato dal dirigente della sezione del
Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa o dal
Segretario generale del Tribunale amministrativo regionale tra i
funzionari in servizio presso lo stesso Ufficio giurisdizionale,
nonche' coloro che svolgono, presso il Consiglio di Stato, il
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e i
tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate, il tirocinio
formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
o la formazione professionale a norma dell'art. 37, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo
2016, n. 70.
3. L'ufficio per il processo e' una struttura organizzativa interna
degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e dei tribunali
amministrativi regionali. Dipende funzionalmente dal presidente
dell'ufficio giudiziario o, nell'ipotesi del Consiglio di Stato, del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio o delle sezioni
staccate, dai rispettivi presidenti di sezione.
Ove necessario, il Presidente del Consiglio di Stato e il
Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio adottano
misure di raccordo tra gli uffici delle varie sezioni, anche
promuovendo periodiche riunioni. Per le attivita' connesse
all'Ufficio per il processo, il Presidente, come individuato nel
secondo periodo del presente comma, puo' nominare un magistrato
delegato, che, in sua vece, cura l'organizzazione dell'ufficio,
programma la relativa attivita' e vigila sullo svolgimento della
stessa. Inoltre assegna i tirocinanti ai magistrati e li coordina in
relazione ai compiti assegnati nell'ambito dell'ufficio del processo.
Il criterio organizzativo generale e' che ciascun magistrato deve
poter contare sulla collaborazione di una unita' amministrativa
dedicata e di un tirocinante, ove presenti.
4. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa cura
la ricognizione e la rielaborazione delle migliori prassi, formulando
linee-guida relative all'attivita' degli uffici del processo.
5. L'ufficio del processo svolge i seguenti compiti:
a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;
c) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante la
materia e l'esistenza di precedenti specifici; la compilazione della
scheda puo' essere limitata a determinate tipologie di affari,
individuate per materia o per anno di iscrizione dell'affare, secondo
i criteri fissati dal presidente o suo delegato, come individuato al
comma 3, sentiti i magistrati affidatari;
d) assistenza ai giudici nelle attivita' preparatorie relative ai
provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di
legislazione, di dottrina e di documentazione;
e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano
delinearsi contrasti di giurisprudenza;
f) per l'espletamento dei propri compiti, come elencati nel
presente comma, utilizzo ed eventuale rielaborazione dei dati forniti
dall'ufficio statistica del Servizio dell'informatica, anche su
richiesta del presidente o suo delegato, come individuato al comma 3;
g) raccolta di materiale e documentazione per l'inaugurazione
dell'anno giudiziario;
h) preparazione di report sui procedimenti in corso e di sintesi
delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione, anche in
raccordo con l'ufficio studi;
i) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili
ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obiettivo di
smaltimento dell'arretrato.
6. Il Servizio per l'informatica fornisce al personale dell'ufficio
per il processo e ai tirocinanti di cui al comma 2 la necessaria
dotazione informatica, stabilendo per questi ultimi le modalita' di
utilizzo e restituzione. Il Servizio per l'informatica assicura
altresi' la necessaria accessibilita' al sistema e il supporto
formativo e di assistenza.
7. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e il
Segretario generale della giustizia amministrativa si avvalgono del
supporto dell'ufficio studi, massimario e formazione, nell'ambito
delle sue competenze, per il conseguimento delle finalita'
dell'ufficio per il processo e per l'espletamento dei relativi
compiti, in particolare, di quelli delineati alle lettere c), d), e)
e h) del precedente comma 5».