Presa d’atto del COA Bologna sulla posizione UNAEP in merito all’assicurazione-Seduta del 14.6.2017

“il Presidente

Riferisce sulla richiesta pervenuta dal Presidente dell’Unione Nazionale
Avvocati Enti Pubblici Avv. Antonella Trentini, in merito alle osservazioni
inviate al Consiglio Nazionale Forense sul tema “Assicurazione ex art. 12,
L. 247/2012, a copertura responsabilità civile e infortuni derivanti
dall’esercizio della professione”. A tal proposito l’U.N.A.E.P. ritiene che
<<l’avvocato dipendente della pubblica amministrazione non è tenuto alla
stipula dell’assicurazione di cui D.M. 22/9/2016, e secondo l’art. 12, nella
parte in cui dispone “per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da
ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi”, essendo
obbligato – e prima ancora che la legge lo disponesse per i colleghi del
libero foro – all’assicurazione per responsabilità civile e responsabilità
grave, atteso il proprio peculiare status. L’avvocato dipendente dovrà
comunicare gli estremi della propria copertura assicurativa, stipulata
secondo le specifiche del legale dipendente della pubblica
amministrazione>>. Inoltre, U.N.A.E.P. aggiunge che è al corrente del parere
emesso dal Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), il 22 maggio 2013, n.
54 (Quesito n. 243, COA di Genova), nel quale si giungeva alla conclusione
“Non sussiste, pertanto, alcuna ragione per escludere tale categoria di
avvocati dall’obbligo di dotarsi di assicurazione nei termini prescritti
dall’art. 12 della Legge n. 247/2012”. Tale conclusione, per l’U.N.A.E.P.
risulta corretta quanto all’obbligo generale ai sensi dell’art. 12,
tuttavia, ritiene non compatibile con il D.M. 11/9/2016, né l’obbligo del
“tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali,
associazioni ed enti previdenziali forensi” per le seguenti ragioni:

–      per gli avvocati dipendenti pubblici si applicherebbe l’articolo 55
del Dlgs n. 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego), in materia dì
responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile;

–      la L. 247/2012, all’art. 23 regola gli “Avvocati degli enti pubblici”
prevedendo che, ai fini dell’iscrizione (non all’albo, ma) nell’elenco
speciale, essi siano assegnati alla trattazione esclusiva e stabile degli
affari legali dell’ente, di cui sia provata l’appartenenza del
professionista incaricato in forma esclusiva. Dunque, l’avvocato dipendente
della Pubblica amministrazione avrebbe un unico cliente, e non una
organizzazione propria del lavoro, essendo l’ufficio messo a disposizione
dell’Ente pubblico per il quale esercita in forma esclusiva (comma 2:
“..deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un
ufficio legale ”). Gli avvocati dipendenti di enti pubblici ed iscritti
nell’albo speciale annesso all’albo professionale sono abilitati al
patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso
il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego,
determinando la mancanza di legittimazione a compiere e/o a ricevere atti
processuali relativi alle cause proprie dell’ente, comporta il totale venir
meno dello “ius postulandi” (Corte di cassazione, Sezione L civile, sent.
3.12.2013, n. 27067), pertanto per il professionista dipendente il “rischio
professionale” sarebbe assorbito dalla prevalente soggettività
dell’amministrazione.

Il Consiglio, all’esito della discussione, prende atto. 

Si comunichi all’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici, con preghiera di
ricevere informazioni su eventuali sviluppi”.

La Segreteria
Ordine degli Avvocati di Bologna
Tel. 051 582209 – Fax 051 583702
<http://www.ordineavvocatibologna.net/www.ordineavvocatibologna.net

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