TAR Lecce, n. 622 del 15 giugno 2020

Impugnato il “Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura comunale, della rappresentanza e difesa in giudizio dell’Amministrazione comunale e per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati del civico ente”.

A sostegno del ricorso, sono stati articolati i seguenti motivi di gravame: violazione di legge; eccesso di potere sotto vari profili.

Si riteneva fosse conclusa la stagione degli “agi e della vita comoda”, ma questa sentenza torna indietro alla famosa TAR Lazio 3222/2011, per fortuna riformata dal Consiglio di Stato 5447 e 5448 del 23/12/2016!

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Interessante pronuncia sulla deroga all’annullamento ex tunc dell’atto impugnato (Cons. St., sez. I, 30 giugno 2020, n. 1233)

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