TAR Calabria, Sez. I, ord. n. 18 del 25 gennaio 2017 – Nulla la costituzione PAT che manca di firma digitale nella costituzione e di attestazione di conformità nella procura
In merito al deposito telematico nel processo amministrativo, il TAR Calabria ha rilevato ciò che UNAEP – mediante le informzaioni capillari che ha inviato regolarmente, compreso il Video Tutorial, aveva evidenziato: ogni atto processuale va firmato digitalmente (ricorso, memoria di costituzione, altre memorie, procura alle liti, CTU, ecc.), e se vi sono atti processuali non firmati digitalmente, per i quali è sufficiente la firma PADES dell’avvocato (es. procura alle liti resa in calce al ricorso o su altro supporto cartaceo), questo va scansionato e non solo firmato digitalmente, ma va apposta l’attestazione di conformità.
Ha così stabilito il TAR: “Nel caso di specie l’atto di costituzione manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma II c.p.c.), in quanto: a) la mancanza della firma digitale apposta sull’atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità, e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l’autore (cfr. anche l’art. 44, comma 1 c.p.a. con riferimento al ricorso); b) non è possibile, in mancanza della prescritta attestazione, ritenere la conformità all’originale della copia digitale della procura prodotta. Ritenuto, pertanto, che la costituzione nulla”.
Tale fatto è gravissimo, perchè involge responsabilità professionale dell’avvocato.
SI SOTTOLINEA LA NECESSITA’ DI LEGGERE LE NEWSLETTER O LE MAIL CHE UNAEP INVIA…….
Ciò non sarebbe accaduto!